Bacheca | Allegato A Statuto ASD Futura Zanetti

Allegato A Statuto dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA ZANETTI È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA ZANETTI”, in breve “A.S.D. FUTURA ZANETTI” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Lecco (LC) Via Renzo n.7. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L’associazione nasce dalla fusione per incorporazione dell’associazione A.S.D. O.ZANETTI 1948, che nacque nel 1948 nell’oratorio lecchese di Castello e deve il suo nome a un giovane dell’oratorio scomparso all’età di 22 anni, nell’associazione POLISPORTIVA FUTURA ’96 ASS. SPORTIVA DILETTANTISCA, che nacque formalmente invece il 21 febbraio 2005, costituendo in associazione sportiva quella che era una realtà sportiva non costituita ma in essere dal 1996. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, una dichiarazione all’ente affiliante, entro il termine previsto da quest’ultimo, riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. Articolo 2 – OGGETTO L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative. In particolare l’Associazione intende ispirarsi ai principi morali ed etici propri del mondo degli oratori di quartiere, che si ritrovano in valori quali l’accoglienza, l’uguaglianza, l’aiuto reciproco, il rispetto dell’altro anche e soprattutto in ambito di sport agonistico. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la prepa-razione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. L’associazione opera prevalentemente nell’ambito del territorio della Regione Lombardia. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse ai seguenti sport: “Calcio”, in ogni sua disciplina sporti-va e forma; “Pallavolo”, in ogni sua disciplina sportiva e forma; “Ginnastica”, in ogni sua disciplina sportiva e forma ed anche più in generale delle discipline sportive praticate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione sportiva, ai quali si richiede l’affiliazione, considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della disciplina sportiva attraverso: a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti; b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; c) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati o tesserati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate. Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo: • l’attività ricreativa in favore dei propri associati e non, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; • la vendita di articoli sportivi; • il noleggio di attrezzatura sportiva; • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo; • l’organizzazione e la promozione di corsi e attività finalizzati alla preparazione atletica, preparazione sportiva e al benessere psico-fisico degli associati e dei tesserati; • lo svolgimento, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budget pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo; • la promozione di stampa, pubblicazione, distribuzione, edizione e diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi; • lo sviluppo e la diffusione di attività sportive sia promuovendo l’attività di gruppi, sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri associati e tesserati persone fisiche, mediante la partecipazione a competizioni agonistiche ed amatoriali, la gestione di ogni forma di attività ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano; • l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportiva promosse dall’associazione; • la collaborazione con altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti; • il compimento di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., per l’attività paralimpica, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali (o dell’Ente) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L’Associazione favorirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021. Articolo 3 - DURATA La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante tra l’altro un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione, salvo intervenga un diniego del Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea degli associati entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego. L’ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione; c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale e dell’eventuale bilancio preventivo qualora sia stato predisposto del Consiglio Direttivo; d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il socio minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a: a) visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione; b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi; c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative; d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio; e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive Nazionale o Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione. Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione. L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro 90 giorni dall’inizio dell’anno sociale o da diverso maggior termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione. Articolo 7 - TESSERATI I tesserati sono le persone fisiche che esercitano l’attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale o Enti Sportivi ai quali l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da: 1) dirigenti sociali e soci di società affiliate; 2) atleti; 3) tecnici, istruttori; 4) giudici/arbitri; 5) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l’Associazione è Affiliata. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri associati. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e dalle altre norme di settore. Articolo 8 - ORGANI L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituito. Articolo 9 - L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno; b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato o tramite SMS o altra forma di comunicazione, elettronica o cartacea, che ne garantisca l’avvenuta trasmissione, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Altresì, laddove possibile, la convocazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione o sulle pagine social della stessa. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione. L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Articolo 10 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati in caso di numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati in caso di numero di associati pari o superiore a 500 (cinquecento). La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee. Articolo 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Qualora vi siano giustificati motivi l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata anche nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. In particolare, l’Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo, qualora predisposto dal Consiglio Direttivo, essendo quest’ultimo un documento facoltativo; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti del collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate; g) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021; h) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto; i) delibera in merito all’acquisto e/o trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione; j) qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell’Assemblea Straordinaria. Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria delibera: a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto; b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto. Articolo 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione, sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.. Articolo 14 – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che: • comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione; • vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; • venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; • venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza; • sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; • vengano indicati nell’avviso di le modalità di collegamento. In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ed un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea. Di volta in volta, in sede di nomina l’Assemblea determina il numero di membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta per l’attribuzione delle cariche sopra esposte. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari, salvo che non abbiano formalmente accettato la carica in sede di delibera di nomina. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, così come previsto dall’art. 11 del D. Lgs 36/2021. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 del presente Statuto. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Articolo 16 – DIMISSIONI E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza, il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti oppure a deliberare la riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per delibera di revoca con voto favorevole dell’interno Consiglio Direttivo, escluso il voto del Presidente . In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla Convocazione del Consiglio Direttivo, seduta da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per la sostituzione del Presidente attribuendo la carica per votazione a maggioranza, scegliendo tra uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Fino alla nuova nomina del Presidente e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio. Articolo 17 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno. Articolo 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno sociale precedente ed eventualmente, se ritenuto opportuno, di quello preventivo; b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto; c) determinare l’importo delle quote associative; d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo; g) deliberare su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’area del dilettantismo; h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; i) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; j) l’istituzione di commissioni interne (con finalità consultative) scegliendone i componenti fra gli associati tutti, anche qualora non fossero membri del Consiglio Direttivo; k) la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti; l) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; m) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; n) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all’Assemblea; o) delibera sulle eventuali esclusioni degli associati; p) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021; q) aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio; r) stipulare convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale; s) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi. Articolo 19 - IL PRESIDENTE Il Presidente viene nominato nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione. Articolo 20 - IL VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente viene nominato nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo. Articolo 21 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE Il Segretario viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo. Cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Queste cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Articolo 22 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O IL REVISORE DEI CONTI Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei conti è organo facoltativo e può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.. Articolo 23 - IL RENDICONTO ECONOMICO La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione Assembleare. Qualora lo ritenga opportuno può redigere anche un bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. Articolo 24 – ANNO SOCIALE L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Articolo 27 – IL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote corrisposte dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, e dalle entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, dagli avanzi di gestione annuali, o da ogni altra forma di ricavo, entrata, provento comunque denominato e consentito dalla norma vigente. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017. Articolo 28 – LAVORATORI E VOLONTARI I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, restando valido quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Articolo 29 – SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente statuto. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021. Articolo 30 - NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore. Letto, confermato e sottoscritto in Lecco (LC) il 23/04/2026 Per l'Associazione Incorporante F.to Il Presidente GATTINONI LUCA Per l'Associazione Incorporata F.to Il Presidente BARINDELLI GIANCARLO Originali firmati a disposizione in sede delle associazioni